Al termine della seduta consigliare di ieri sera ho segnalato al segretario comunale, al vicesindaco Bolognini e all'assessore Conardi un errore tecnico presente nel bando, riservato alle cooperative, per l'assegnazione del servizio di assistenza domiciliare già pubblicato il 15 giugno scorso a firma del responsabile del settore servizi sociali.
Il bando porta come unico criterio di aggiudicazione del servizio quello del prezzo più basso (art.82 D.lgs 163/2006).
Con l'entrata in vigore della legge regionale n°23/2006 sulla cooperazione questo non è più possibile.
L'art 12 della Lr 23/06 cita testualmente:
Criteri di valutazione per la scelta del contraente.
1. Per l’affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso. 2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:
a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell’affidamento o del conferimento;
d) la solidità di bilancio dell'impresa;
e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
f) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
h) la qualificazione professionale degli operatori;
i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.
3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all’articolo 3 che contiene:
a) gli elementi in grado di testimoniare l’organico radicamento territoriale del progetto stesso;
b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.
Il bando va corretto perchè tecnicamente sbagliato e perchè comporta rischi di ricorso contro il comune!!!
CONSIDERAZIONE GENERALE:
E' facile parlare in campagna elettorale di potenziamento del servizio di assistenza domiciliare. Non è aumentando gli operatori che si migliora il servizio ma è cercando la qualità degli stessi che si migliora.
Il bando del comune di Torreglia offre un costo orario a base d'asta di 15,20 € contro i 17,60 del comune di Montegrotto e i 22€ del comune di Padova. Pagando praticamente il minimo previsto dalle tabelle salariali del ministero per questo tipo di servizi è molto difficile trovare la qualità!!
Meditate gente...
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3 commenti:
Missione Compiuta:
Questa mattina il bando incriminato non è più presente sul sito del comune di Torreglia.
Abbiamo evitato figuracce e rischi di ricorsi GRAZIE A OBIETTIVO TORREGLIA!!!!
Complimenti questo è il modo giusto di fare opposizione nell'interesse dei cittadini
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